Art. 2. Diritto alla vita. — 1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
È questo l'articolo che nega la pena di morte all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea. Lo troviamo nella Carta dei diritti fondamentali, capo I, sotto la sezione "dignità". L'unione consolida quello che è fondamentalmente il diritto alla vita, rendendolo inviolabile nemmeno per reati più estremi.
Se da un lato c'è chi ritiene la pena di morte una grave mancanza della dignità umana, dall'altro è una pena de iure riconosciuta da molti paesi. Numericamente parlando, sono 94 i paesi in cui è legalmente ammessa, ma "solo" in 57 di questi viene applicata regolarmente. Paradossalmente, negli Stati Uniti, gonfi di notorietà per la loro "libertà americana", è presente (e ricorrente - 23 esecuzioni nel 2017) la pena di morte.
Qui si apre un divario. Quando un insieme di persone è in grado di decidere di porre fine alla vita di un altro essere umano? Qual è il parametro che determina la validità di questa pena? E soprattutto, qual è il fine? La crudeltà dell'uomo sarà, in questo caso, anche proporzionale alla sentenza, ma, a mio avviso, non vedo differenza tra chi uccide per sentenza e chi viene ucciso perché assassino. Il progresso dovrebbe far evolvere l'uomo, in questo caso non si torna che alla legge del taglione, ma con molta più burocrazia di mezzo.
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